GESTIONE PATRIMONIALE

 

Non tutti sanno che la riforma del condominio del 2012 ha introdotto diverse rilevanti novità contabili:

         Obbligatorietà della tracciabilità delle movimentazioni condominiali

         Obbligatorietà per l'amministratore “a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio” (art. 1129 c.c.)

         Obbligatorietà nella redazione del rendiconto condominiale

         Redazione obbligatoria, da parte dell'amministratore, del rendiconto condominiale annuale della gestione contenente le voci in entrata, in uscita, fondi disponibili ed eventuali riserve (art. 1130 c.c.)

         Opportunità per i condomini di nominare un revisore contabile

         Possibilità, per l'assemblea condominiale, di “nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio” “in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate” (art. 1130 bis c.c.)

         Obbligatorietà di conservazione delle scritture e dei documenti contabili per un periodo minimo di dieci anni

         Obbligo di conservazione di scritture e documenti giustificativi “per dieci anni dalla data della relativa registrazione” (art. 1130 bis c.c.)

 

Per queste ragioni la nostra gestione prevede:

   movimentazioni tramite bonifici, limitazioni nell’utilizzo di carte e zero prelievi dal conto corrente

   inserimento nelle convocazioni assembleari di chiusura d’anno di bilanci, riparti, dettaglio delle rate versate e gestione patrimoniale

   collegamenti con revisori contabili in grado di verificare la regolarità dei bilanci ed eventualmente di redigere perizie giurate in tribunale

   tenuta dei registri contabili in forma digitale per una rapida e sicura consultazione

 



 

 

 

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