GESTIONE PATRIMONIALE
Non tutti sanno che la riforma del condominio del 2012 ha introdotto diverse rilevanti novità contabili:
➢ Obbligatorietà della tracciabilità delle movimentazioni condominiali
➢ Obbligatorietà per l'amministratore “a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio” (art. 1129 c.c.)
➢ Obbligatorietà nella redazione del rendiconto condominiale
➢ Redazione obbligatoria, da parte dell'amministratore, del rendiconto condominiale annuale della gestione contenente le voci in entrata, in uscita, fondi disponibili ed eventuali riserve (art. 1130 c.c.)
➢ Opportunità per i condomini di nominare un revisore contabile
➢ Possibilità, per l'assemblea condominiale, di “nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio” “in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate” (art. 1130 bis c.c.)
➢ Obbligatorietà di conservazione delle scritture e dei documenti contabili per un periodo minimo di dieci anni
➢ Obbligo di conservazione di scritture e documenti giustificativi “per dieci anni dalla data della relativa registrazione” (art. 1130 bis c.c.)
Per queste ragioni la nostra gestione prevede:
➢ movimentazioni tramite bonifici, limitazioni nell’utilizzo di carte e zero prelievi dal conto corrente
➢ inserimento nelle convocazioni assembleari di chiusura d’anno di bilanci, riparti, dettaglio delle rate versate e gestione patrimoniale
➢ collegamenti con revisori contabili in grado di verificare la regolarità dei bilanci ed eventualmente di redigere perizie giurate in tribunale
➢ tenuta dei registri contabili in forma digitale per una rapida e sicura consultazione